Elezioni politiche 2018 - Indicazioni per il voto degli italiani all'estero

In occasione delle elezioni politiche gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, possono votare per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera...
Data:

4 gennaio 2018

Tempo di lettura:

2 min

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In occasione delle elezioni politiche gli elettori italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, possono votare per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero. La normativa citata consente anche ai medesimi elettori di optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali. L'opzione è valida solo per una consultazione elettorale. Conseguentemente la scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione di precedenti consultazioni ha esaurito ogni efficacia. Il suddetto diritto può essere esercitato, per effetto dell'avvenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il giorno 8 gennaio 2018 - cioè entro il 10° giorno successivo alla data data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione, anche utilizzando il modello pubblicato in questa pagina e seguendo le istruzioni in esso contenute.

Il modello potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio Consolare.

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Esercizio dell'opzione per il voto all'estero degli elettori residenti in Italia (non iscritti A.I.R.E.) e temporaneamente all'estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi. TERMINE 31 GENNAIO 2018

L'art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art. 2, comma 37), ha riconosciuto per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione - agli elettori italiani, residenti in Italia che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi. Il comma 2 del predetto art. 4-bis, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017 n. 165, prevede che l'opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al comune di italiano iscrizione nelle liste elettorali entro il 31 gennaio 2018, cioè entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale.

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Ultimo aggiornamento pagina: 03/07/2018 10:22:51

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