VOTO ASSISTITO - VOTO DOMICILIARE

Come noto, il D. Lgs. 1/2006 ( e s.m.i.) detta, tra le altre, alcune disposizioni relative al voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Per richiedere il voto domiciliare: 1....
Data:

19 aprile 2019

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Come noto, il D. Lgs. 1/2006 ( e s.m.i.) detta, tra le altre, alcune disposizioni relative al voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Per richiedere il voto domiciliare:
1. Le gravissime infermità sono quelle per le quali l'allontanamento dall'abitazione in cui gli elettori dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; quelle per cui gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.
2. Poiché le elezioni del 26 maggio 2019 sono state indette per il rinnovo del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale (e Presidente della Regione) e del Consiglio Comunale (e del Sindaco), l’elettore deve essere cittadino italiano e risiedere nel territorio del comune e/o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori sopra indicati, devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
· una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa (in allegato, fac simile di domanda);
· un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
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Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono
esercitare tale diritto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli
affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale. Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.
L'impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva
dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell'elettore.
Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero
dell'Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica.
Il competente servizio sanitario ha comunicato le sedi e gli orari per il rilascio dei
certificati.

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A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 26/04/2019 19:27:37

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